Ogniqualvolta una SCIA da inviare al SUAP riguardi l’inizio o la modificazione di un’attività economica soggetta al regime di cui all’art. 19 della legge 241/1990 è integrato il caso della contestualità con la “comunicazione unica”, in quanto la norma pone l’obbligo di denunciare tale inizio o tale modificazione anche al Registro delle imprese.
La Camera di Commercio in tale nota comunica che non potranno essere più evase le denunce di inizio o modificazione di attività economiche soggette a SCIA se questa non è parte integrante della pratica di “comunicazione unica” come documento destinato al SUAP.
L’indicazione nella pratica del registro imprese degli estremi di una SCIA presentata al SUAP per altro canale non sarà considerata utile al fine dell’aggiornamento della posizione registro delle imprese; la relativa istanza sarà rifiutata con conseguente illegittimità dell’attività eventualmente avviata.
Si legga il testo integrale della nota allegata.