Comune di Gabicce Mare
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Decorrenza del tributo

 

L’obbligo di pagare la Tari decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso, l’occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui cessa  l’utilizzo, purché la cessazione sia debitamente e tempestivamente dichiarata.
La dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui è cessato il possesso, l'occupazione o la detenzione.
Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo la Tari è dovuta fino al giorno di presentazione della dichiarazione medesima.

Se nel corso dell’anno si verificano variazioni, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d’uso dei locali e delle aree scoperte, e comportano un aumento del tributo, esse producono effetti dal giorno di effettiva variazione.
Se invece le variazioni comportano una diminuzione del tributo, esse producono effetti dal giorno di effettiva variazione se la dichiarazione è stata presenta nei termini, cioè entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di avvenuta variazione.
Se la dichiarazione di variazione è presentata in ritardo la Tari è dovuta fino al giorno di presentazione della dichiarazione medesima.
La differenza di importo che deriva dalle variazioni sarà di regola conteggiata a conguaglio.