(Riferimento Art.13 - D. Lgs 472/1997)
Il contribuente che, per qualsiasi motivo, non ha provveduto ad effettuare il corretto versamento I.C.I. alle scadenze di giugno e dicembre, ha la possibilità di regolarizzare spontaneamente l'omissione o il parziale versamento, (semprechè non siano iniziate attività accertative), usufruendo della riduzione delle sanzioni applicabili, effettuando il pagamento dell'imposta ancora dovuta maggiorato di:
- una sanzione ridotta a seconda della situazione descritta nei seguenti casi:
CASO A
Regolarizzazioni di errori commessi dopo il 1° Febbraio 2011 (art. 1 della Legge 13/12/2010, n.220; art.23, D.L. 98/2011, conv. dalla L. 111/2011, in modifica dell'art. 13 del D.Lgs. 471/97)
CASO B
Regolarizzazione di errori commessi prima del 1° Febbraio 2011 (art. 16 del D.L. 185/2008)
- degli interessi legali computati, con maturazione giorno per giorno, fino alla data di versamento in sede di ravvedimento, al tasso legale annuo del 1% fino al 31/12/2010 e dell'1,5% a decorrere dal 01/01/2011; dal 01/01/2012 il saggio passa al 2,5%;
Il versamento deve essere effettuato utilizzando l'apposito bollettino di versamento di conto corrente postale oppure il modello F24 (codice tributo 3907 e 3906). I moduli devono essere compilati, in tutte le loro parti, con la seguente avvertenza: nelle caselline dedicate alle voci “terreni agricoli”, “aree fabbricabili”, “abitazione principale” e “altri fabbricati”, devono essere indicati gli importi corrispondenti alla sola imposta e, quindi, senza maggiorarli della sanzione ridotta e degli interessi. La somma da versare deve, invece, comprendere, oltre all'imposta, la sanzione e gli interessi. Va inoltre specificato l'anno di imposta al quale si riferisce il ravvedimento e vanno barrate entrambe le caselline “ acconto” e “ saldo”. Si ricorda inoltre che occorre barrare anche l'apposita casella “RAVVEDIMENTO”.
Si invita quindi a comunicare all'Ufficio tributi l'avvenuta effettuazione del suddetto adempimento, allegando la fotocopia della ricevuta del versamento suddetto.
Se non si versano tutti gli importi dovuti, a titolo di imposta, sanzioni e interessi, il ravvedimento non si perfeziona, con l'effetto che resta applicabile, da parte del comune, la sanzione piena del 30%.
Il contribuente che ha presentato una dichiarazione contenente degli errori o dei dati non corrispondenti a quelli reali (infedele) ed, eventualmente ha anche versato un' imposta inferiore rispetto a quella dovuta, può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione rettificativa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione, con le seguenti modalità:
>> Se l'errore non incide sulla determinazione del tributo:
dovrà contestualmente:
- versare una sanzione, a seconda della situazione descritta nei seguenti casi:
CASO A
Regolarizzazione di errori commessi dopo il 1° Febbraio 2011 (art. 1 della Legge 13/12/2010, n. 220)
CASO B
Regolarizzazione di errori commessi prima del 1° Febbraio 2011 (art.16 del D.L. 185/2008)
- presentare la dichiarazione rettificativa, riportando nel campo "Annotazioni" la seguente dicitura: "Ravvedimento operoso per rettifica di dichiarazione" ed allegando copia della relativa ricevuta di pagamento.
>> Se l'errore incide sulla determinazione del tributo:
dovrà contestualmente:
ATTENZIONE: la riconduzione a fedeltà della dichiarazione attraverso il ravvedimento è limitata al secondo anno d'imposta antecedente a quello nel quale viene presentata la dichiarazione rettificativa. Ad esempio, per errori commessi nella dichiarazione Ici presentata nel 2010 (anno di violazione) relativa al periodo di imposta 2009, è possibile ravvedersi presentando una dichiarazione rettificativa entro il 30 settembre 2011.
Se non si versano tutti gli importi dovuti, a titolo di imposta, sanzioni e interessi, il ravvedimento non si perfeziona, con l'effetto che resta applicabile, da parte del comune, la sanzione piena che va da un minimo del 50% ad un massimo del 100%.
Il contribuente che ha omesso di presentare la dichiarazione ICI può regolarizzare la propria posizione presentandola entro 90 giorni dal termine di scadenza, con le seguenti modalità:
>> Omessa dichiarazione con versamento interamente eseguito:
dovrà contestualmente:
>> Omessa dichiarazione con omesso od insufficiente versamento:
dovrà contestualmente:
Se non si versano tutti gli importi dovuti, a titolo di imposta, sanzioni e interessi, il ravvedimento non si perfeziona, con l'effetto che resta applicabile, da parte del comune, la sanzione piena che va da un minimo del 100% ad un massimo del 200%.
fileadmin/grpmnt/5514/Tributi/Modulistica/RavvedimentoOperosoOltre30GiorniDal2010.xls
![]() |
![]() |
![]() |