L'art 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introduce il pagamento del tributo per i servizi indivisibili (TASI), quale componente della IUC (Imposta unica comunale) a partire dall'anno 2014.
Il Comune ha disciplinato l'applicazione della TASI con il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), Delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 22 aprile 2014 da ultimo modificato con Deliberazione n. 6 del 31 gennaio 2017.
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 31/01/2017 sono state confermate le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2016 ed approvate con Deliberazione del C.C: n.27 del 22/04/2014:
Tributo sui servizi indivisibili
L'art 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introduce il pagamento del tributo per i servizi indivisibili (TASI), quale componente della IUC (Imposta unica comunale) a partire dall'anno 2014.
Il Comune ha disciplinato l'applicazione della TASI con il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 22 aprile 2014 e successive modificazioni.
Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 30/12/2017 sono state confermate le seguenti aliquote della TASI già vigenti per l’anno 2017 ed approvate con Deliberazione del C. C. n. 27 del 22/04/2014:
La Tasi si calcola con lo stesso metodo previsto per l'Imu; occorre cioè determinare la base imponibile come se l'immobile fosse soggetto ad Imu; peraltro la definizione di fabbricato è la stessa. Si vedano pertanto le sezioni relative nelle pagine dedicate all'Imu
Il calcolo potrà essere effettuato utilizzando il software “Calcolo IUC” disponibile in questa sezione.
Sono tutti i possessori degli immobili, non soggetti ad Imu, titolari del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi, superficie, oppure locatari di immobili concessi in locazione finanziaria, quali ad esempio:
ATTENZIONE! - La tassa è dovuta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte; a tal fine il mese durante il quale il possesso o la detenzione si è protratta per almeno 15 giorni è computato>. Per il calcolo dei mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, il giorno del trasferimento dello stesso possesso è computato in capo al soggetto che lo acquisisce; il mese di 31 giorni si computa in capo al soggetto titolare del possesso per almeno 16 giorni.
- In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
a) gli immobili che pagano l'Imu;
b) le abitazioni principali e loro pertinenze
c) unità immobiliari e relative pertinenze, assimilate all'abitazione principale dal Regolamento Comunale per l'applicazione della IUC, capitolo 2° relativo alla componente Imu, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto, quali quelle possedute:
d) gli>, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle>, dai comuni, dalle>, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
e) i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi;
f) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
g) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
h) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purche' compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
i) i fabbricati di> indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
j) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali e' prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
k) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalita' non commerciali di attivita' assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonche' delle attivita' di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. Per tale fattispecie di esenzione resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.
l) unità immobiliari appartenenti alle>, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
m) abitazioni destinate ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 (G. U. n. 146 del 24 giugno 2008);
n) casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
o) immobili iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, non concessi in locazione e in possesso di personale in servizio permanente nelle Forze Armate, nelle Forze di Polizia a ordinamento militare o civile, nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, o a personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
Il versamento della TASI, in autoliquidazione, deve essere effettuato per l'anno 2018 in due rate:
oppure in unica soluzione entro il 18 giugno 2018.
Il tributo potrà essere versato presso> tramite modello F24, con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore ai 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore. Il versamento non andrà effettuato qualora l'importo complessivo dovuto per tutto l'anno (non per singola rata) sia inferiore a 5,00 euro.
Il> con le relative istruzioni (disponibile sul sito Internet del Comune, www.comune.gabicce-mare.ps.it, e dell'Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home) si può stampare e compilare, oppure potrà essere compilato on-line collegandosi sul sito dell’Agenzia delle Entrate, previa registrazione ai servizi telematici.
Si riportano i Codici F24 di interesse, aggiornati:
“3959” denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.”
“3961” denominato>
In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta.
Tali codici possono essere utilizzati anche per il versamento dei tributi dovuti a seguito dell’attività di controllo.
Il Codice catastale del Comune di Gabicce Mare è: D836
Le variazioni rilevanti ai fini della determinazione della Tasi, intervenute nel corso del 2017 dovranno essere dichiarate entro il 30 giugno 2018. Per quanto riguarda le dichiarazioni relative alle variazioni intervenute nel corso dell'anno 2018 dovranno pervenire entro il>
La dichiarazione va>
Aggiornato al 4 aprile 2018