Stagionalita' 2017. Con Delibera di Giunta n.130 del 25/10/2016 l'Amministrazione ha stabilito il periodo di stagionalità del 2017.
Lo stesso va dal 24 marzo al 15 ottobre 2017.
I pubblici esercizi (ossia le attività di cui all’art.86 del Testo Unico delle leggi di pubblica Sicurezza, ivi compresi gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e le strutture ricettive), aventi carattere stagionale, possono esercitare la propria attività durante il periodo sopra indicato, fatto salvo il rispetto della normativa di settore vigente, se diversa.
Le autorizzazioni sanitarie / notifiche di inizio attività per settore alimentare che riportano la dicitura “a carattere stagionale” sono valide per il periodo sopra indicato.
Il titolare/gestore di attività ricettive stagionali deve ogni anno individuare il periodo di esercizio della sua attività scegliendolo all’interno del periodo di stagionalità sopra indicato, ricordando che, ai sensi del comma 3 dell’art.16 della L.R. 9/2006, il periodo di apertura delle strutture ricettive stagionali non può avere durata inferiore a tre mesi consecutivi all’anno.
La scelta del periodo di esercizio dell’attività (periodo di apertura) viene fatta dal titolare/gestore dell’attività ricettiva stagionali tramite la comunicazione dei prezzi, che deve essere obbligatoriamente effettuata ai sensi dell’art.40 della L.R. 9/2006 o con comunicazione a parte.
Nel caso in cui il periodo di esercizio dell’attività non venga indicato nella comunicazione dei prezzi, o comunicato a parte, si presume che il periodo di apertura della struttura ricettiva stagionale sia quello per periodo di maggior afflusso turistico (periodo di stagionalità) fissato dal presente atto.
Le attività ricettive possono comunicare i periodi di chiusura superiori agli otto giorni (comma 5 dell’art.16 della L.R. 9/2006) sia nella comunicazione dei prezzi, sia con comunicazione a parte.