Chi paga l'Imu e su quali immobili

CHI PAGA L'IMU?

Deve essere pagata dai titolari del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi, superficie, dai locatari di immobili (anche da costruire o in corso di costruzione)concessi in locazione finanziaria, dai concessionari di aree demaniali.

SU QUALI IMMOBILI SI PAGA L'IMU?

L'IMU si applica sui fabbricati,comprese le abitazioni principali appartenenti allecategorie catastali A1, A8 e A9 (abitazioni di tipo signorile, ville, castelli e palazzi di pregio storico-artistico), sullearee fabbricabili,sui fabbricati rurali non strumentali.

SU QUALI IMMOBILI NON SI PAGA L'IMU?

a)sulle abitazioni principali, e loro pertinenze, appartenenti alle categorie catastali A2, A3, A4, A5 (ormai in disuso), A6, A7.

Cos'è un'abitazione principale? E' “l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimora abitualmente erisiede anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, l'esenzione per l’abitazione principale e per le relative pertinenze (o l'agevolazione in caso di abitazioni imponibili) si applica per un solo immobile.

Cos'è una pertinenza?Sono esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.”

b) sulle unità immobiliari e le relative pertinenze assimilate dal Regolamento Comunale per l'applicazione della IUC all'abitazione principale, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto:

  • da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  • A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola  unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non  residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di  proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in  comodato d'uso. (art. 9-bis del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2014, n. 80)

Tali condizioni devono risultare da apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 e art. 38 comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, a pena di inapplicabilità dell'esclusione dall'imposta (o dell'aliquota agevolata e delle relative detrazioni nel caso di unità di categoria A1, A8 e A9), utilizzando la modulistica appositamente predisposta dagli uffici comunali.

c) sulle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

d) abitazioni destinate ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 (G. U. n. 146 del 24 giugno 2008);

e) la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

f) gli immobili iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, non concessi in locazione e in possesso di personale in servizio permanente nelle Forze Armate, nelle Forze di Polizia a ordinamento militare o civile, nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, o a personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

g) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non locati;

h) fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, conmodificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

i) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunita' montane, dai consorzifra detti enti, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

l) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

m) i fabbricati con destinazione ad usi culturalidi cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

n) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purche' compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

o) i fabbricati di proprieta' della Santa Sedeindicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;

p) i fabbricati appartenentiagli Stati esterie alle organizzazioni internazionaliper i quali e' prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

q) i terreni montani e parzialmente montani come disciplinati dall'art. 1 del D. L. 24 gennaio 2015,  n. 4 convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2015, n. 34 (non risultano tali i terreni situati nel Comune di Gabicce Mare;

r) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalita' non commerciali di attivita' assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonche' delle attivita' di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

ATTENZIONE! L'esenzione o l'esclusione dall'imposta spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Aggiornato al 15 Maggio 2017


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