Valore degli immobili

Per determinare il valore imponibile ai fini dell'Imu occorre procedere come segue:

FABBRICATI ISCRITTI IN CATASTO
1) la rendita catastale deve essere rivalutata del 5% (rendita moltiplicata per 105 e diviso per100) (art. 3, comma 48, della L. 23/12/1996, n. 662).
2) all'importo che ne risulta si applica il moltiplicatore corrispondente alla Categoria catastale di appartenenza del fabbricato, nelle seguenti misure:

Consulta le Tipologie catastali


FABBRICATI NON ISCRITTI IN CATASTO:

Per i fabbricati da iscrivere in categoria catastale D, ma non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore e' determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, dal costo che risulta dalle scritture contabili, comprensivo delle spese incrementative, attualizzato con appositi coefficienti annualmente fissati con decreto ministeriale. Per l'anno 2016 č stato emanato il Decreto 29 febbraio 2016, sotto riportato.

TERRENI AGRICOLI:

Il reddito dominicale risultante a catasto deve essere rivalutato del 25% (art. 3, comma 48, della L. 23/12/1996, n. 662) e moltiplicato per 135.
Dal 1° gennaio 2016 sono esenti dall'IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola.


AREE FABBRICABILI:

Il valore imponibile ai fini Imu e il valore venale in comune commercio al 01/01/2018 (si veda l’apposita sezione del sito Internet relativa all’Imu delle aree fabbricabili).


Decreto 19 aprile 2018.

(Gazz. Uff. n. 99 del 30 aprile 2018 - Serie Generale)


Aggiornamento dei coefficienti per i fabbricati a valore contabile
1. Agli effetti dell’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI) dovuti per l’anno 2018, per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i coefficienti di aggiornamento sono stabiliti nelle seguenti misure:

per l'anno 2018 = 1,01
per l’anno 2017 = 1,01
per l’anno 2016 = 1,01
per l’anno 2015 = 1,01
per l’anno 2014 = 1,01
per l’anno 2013 = 1,02
per l’anno 2012 = 1,04
per l’anno 2011 = 1,07
per l’anno 2010 = 1,09
per l’anno 2009 = 1,10
per l’anno 2008 = 1,14
per l’anno 2007 = 1,18
per l’anno 2006 = 1,21
per l’anno 2005 = 1,25
per l’anno 2004 = 1,32
per l’anno 2003 = 1,37
per l’anno 2002 = 1,42
per l’anno 2001 = 1,45
per l’anno 2000 = 1,50
per l’anno 1999 = 1,52
per l’anno 1998 = 1,54
per l’anno 1997 = 1,58
per l’anno 1996 = 1,63
per l’anno 1995 = 1,68
per l’anno 1994 = 1,73
per l’anno 1993 = 1,77
per l’anno 1992 = 1,78
per l’anno 1991 = 1,82
per l’anno 1990 = 1,91
per l’anno 1989 = 1,99
per l’anno 1988 = 2,08
per l’anno 1987 = 2,25
per l’anno 1986 = 2,43
per l’anno 1985 = 2,60
per l’anno 1984 = 2,77
per l’anno 1983 = 2,94
per l’anno 1982 e anni precedenti = 3,12

Aggiornato al 14 maggio 2018

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