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Age: 10 anni, il 16 gennaio 2014 (giovedì) alle 08:51

"Mini Imu" in scadenza Venerdì 24 Gennaio 2014

Autore: Comune di Gabicce Mare


La “Mini Imu” è dovuta per tutto l'anno 2013 (rapportata eventualmente al periodo di possesso, se inferiore all'anno) per gli immobili per cui è stata soppressa, con il decreto legge n. 133 del 30 novembre 2013, la seconda rata Imu.

Il Comune di Gabicce Mare ha deliberato per il 2013 l’aliquota dello 0,60% per l’abitazione principale e le relative pertinenze, laddove la normativa statale ha stabilito l’aliquota base dell’imposta pari allo 0,4%.

L’importo da versare sarà quindi pari al 40% della differenza tra l’imposta calcolata con l’aliquota dello 0,60% e quella calcolata con l’aliquota dello 0,40%, al netto della detrazione spettante.

Lo stesso tipo di calcolo fa effettuato anche per i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, in quanto per essi il Comune di Gabicce Mare ha deliberato per il 2013 l’aliquota dell'1,03%, laddove la normativa statale ha stabilito l’aliquota base dell’imposta pari allo 0,76.

Il versamento della “mini Imu” va effettuato con il modello F24.
Ai sensi del Regolamento Comunale Imu i versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo relativo ad un singolo anno d’imposta risulti inferiore ad euro 5,00.Per effettuale il calcolo della “Mini Imu”, stampare riepiloghi di calcolo e modello F24 compilato, clicca sul link seguente:

CALCOLO IMU


TIPOLOGIE DI IMMOBILI INTERESSATI:
1.    l’abitazione principale e le relative pertinenze (una per categoria catastale C/2, C/6 e C/7), (esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per i quali era dovuto pagare il saldo dell’Imu per intero entro il 16/12/2013);

2.    la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

3.    l’abitazione, con eventuali relative pertinenze, posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (sono previsti obblighi dichiarativi a pena di inapplicabilità dell'aliquota agevolata, vedi delibera di approvazione delle aliquote);

4.    l’abitazione, con eventuali relative pertinenze, posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che la stessa non risulti locata (sono previsti obblighi dichiarativi a pena di inapplicabilità dell'aliquota agevolata, vedi. delibera di approvazione delle aliquote);

5.    le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, con relative pertinenze, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della  Repubblica  24 luglio 1977, n. 616;

6.    gli immobili iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, non concessi in locazione e in possesso di personale in servizio permanente nelle Forze Armate, nelle Forze di Polizia a ordinamento militare o civile, nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, o a personale appartenente alla carriera prefettizia.

Nei due casi in elenco ai punti 5) e 6) l’assimilazione ad abitazione principale decorre dal 1° luglio 2013.


7.
    i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

Per ulteriori informazioni vai alla pagina IMU

Responsabile del Servizio: Dott.ssa Milena Mengucci
Tel.
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Fax
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Email
    tributi@comune.gabicce-mare.ps.it


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