Ravvedimento operoso

(Riferimento Art.13 - D. Lgs 472/1997)

A) Ravvedimento operoso per omesso o parziale versamento


Il contribuente che, per qualsiasi motivo, non ha provveduto ad effettuare il corretto versamento I.C.I. alle scadenze di giugno e dicembre, ha la possibilità di regolarizzare spontaneamente l'omissione o il parziale versamento, (semprechè non siano iniziate attività accertative), usufruendo della riduzione delle sanzioni applicabili, effettuando il pagamento dell'imposta ancora dovuta maggiorato di:

- una sanzione ridotta a seconda della situazione descritta nei seguenti casi:

CASO A
Regolarizzazioni di errori commessi dopo il 1° Febbraio 2011 (art. 1 della Legge 13/12/2010, n.220; art.23, D.L. 98/2011, conv. dalla L. 111/2011, in modifica dell'art. 13 del D.Lgs. 471/97)

  • pari al 0,2% (=1/15 del 30%) dell'imposta per ogni giorno di ritardo se il versamento avviene entro 14 giorni dalla data di scadenza dell'acconto o del saldo (ravvedimento sprint);

  • pari al 3% (=1/10 del 30%) dell'imposta se il versamento avviene entro 30 giorni dalla data di scadenza dell'acconto o del saldo;

  • pari al 3,75% (=1/8 del 30%) dell'imposta se il versamento avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno di commissione della violazione;

CASO B
Regolarizzazione di errori commessi prima del 1° Febbraio 2011 (art. 16 del D.L. 185/2008)

  • pari al 2,5% (=1/12 del 30%) dell'imposta se il versamento avviene entro 30 giorni dalla data di scadenza dell'acconto o del saldo;

  • pari al 3% (=1/10 del 30%) dell'imposta se il versamneto avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno di commissione della violazione;

- degli interessi legali computati, con maturazione giorno per giorno, fino alla data di versamento in sede di ravvedimento, al tasso legale annuo del 1% fino al 31/12/2010 e dell'1,5% a decorrere dal 01/01/2011; dal 01/01/2012 il saggio passa al 2,5%;

Il versamento deve essere effettuato utilizzando l'apposito bollettino di versamento di conto corrente postale oppure il modello F24 (codice tributo 3907 e 3906). I moduli devono essere compilati, in tutte le loro parti, con la seguente avvertenza: nelle caselline dedicate alle voci “terreni agricoli”, “aree fabbricabili”, “abitazione principale” e “altri fabbricati”, devono essere indicati gli importi corrispondenti alla sola imposta e, quindi, senza maggiorarli della sanzione ridotta e degli interessi. La somma da versare deve, invece, comprendere, oltre all'imposta, la sanzione e gli interessi. Va inoltre specificato l'anno di imposta al quale si riferisce il ravvedimento e vanno barrate entrambe le caselline “ acconto” e “ saldo”. Si ricorda inoltre che occorre barrare anche l'apposita casella “RAVVEDIMENTO”.

Si invita quindi a comunicare all'Ufficio tributi l'avvenuta effettuazione del suddetto adempimento, allegando la fotocopia della ricevuta del versamento suddetto.

Se non si versano tutti gli importi dovuti, a titolo di imposta, sanzioni e interessi, il ravvedimento non si perfeziona, con l'effetto che resta applicabile, da parte del comune, la sanzione piena del 30%.
 

B) Ravvedimento operoso per dichiarazione infedele

 

Il contribuente che ha presentato una dichiarazione contenente degli errori o dei dati non corrispondenti a quelli reali (infedele) ed, eventualmente ha anche versato un' imposta inferiore rispetto a quella dovuta, può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione rettificativa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione, con le seguenti modalità:

>> Se l'errore non incide sulla determinazione del tributo:

dovrà contestualmente:

- v
ersare una sanzione, a seconda della situazione descritta nei seguenti casi:

CASO A
Regolarizzazione di errori commessi dopo il 1° Febbraio 2011 (art. 1 della Legge 13/12/2010, n. 220)

  • pari ad € 6,00 (=1/8 di € 51,00)

CASO B
Regolarizzazione di errori commessi prima del 1° Febbraio 2011 (art.16 del D.L. 185/2008)

  • pari ad € 5,00 (pari a 1/10 di € 51,00)

- presentare la dichiarazione rettificativa, riportando nel campo "Annotazioni" la seguente dicitura: "Ravvedimento operoso per rettifica di dichiarazione" ed allegando copia della relativa ricevuta di pagamento.

>> Se l'errore incide sulla determinazione del tributo:
dovrà contestualmente:

  • versare l’imposta che risulta ancora dovuta, in base alla dichiarazione rettificativa;
  • versare una sanzione, a seconda della situazione descritta nei seguenti casi:
    CASO A
    Regolarizzazione di errori commessi dopo il 1° Febbraio 2011 (art. 1 della Legge 13/12/2010, n. 220)

    • pari al 6,25% (=1/8 del 50%) calcolata sulla differenza di imposta dovuta in base alla dichiarazione rettificata;

    CASO B
    Regolarizzazione di errori commessi prima del 1° Febbraio 2011 (art.16 del D.L. 185/2008)

    • pari al 5% (=1/10 del 50%) calcolata sulla differenza di imposta dovuta in base alla dichiarazione rettificata;


  • versare gli interessi, calcolati dal giorno in cui doveva essere effettuato il pagamento a quello in cui viene effettivamente eseguito, computati con maturazione giornaliera, al tasso legale annuo del 1% fino al 31/12/2010 e dell'1,5% a decorrere dal 01/01/2011; dal 01/01/2012 il saggio passa al 2,5%;

  • presentare la dichiarazione rettificativa, riportando nel campo "Annotazioni" la seguente dicitura: "Ravvedimento operoso per rettifica di dichiarazione" ed allegando copia della relativa ricevuta di pagamento.

ATTENZIONE: la riconduzione a fedeltà della dichiarazione attraverso il ravvedimento è limitata al secondo anno d'imposta antecedente a quello nel quale viene presentata la dichiarazione rettificativa. Ad esempio, per errori commessi nella dichiarazione Ici presentata nel 2010 (anno di violazione) relativa al periodo di imposta 2009, è possibile ravvedersi presentando una dichiarazione rettificativa entro il 30 settembre 2011.

Se non si versano tutti gli importi dovuti, a titolo di imposta, sanzioni e interessi, il ravvedimento non si perfeziona, con l'effetto che resta applicabile, da parte del comune, la sanzione piena che va da un minimo del 50% ad un massimo del 100%.
 

C) Ravvedimento operoso per omessa presentazione della dichiarazione


Il contribuente che ha omesso di presentare la dichiarazione ICI può regolarizzare la propria posizione presentandola entro 90 giorni dal termine di scadenza, con le seguenti modalità:

>> Omessa dichiarazione con versamento interamente eseguito:
dovrà contestualmente:

  • versare una sanzione pari ad € 5,00 (pari ad 1/10 di € 51,00);
  • presentare la dichiarazione, riportando nel campo "Annotazioni" la seguente dicitura: "Ravvedimento operoso per tardiva presentazione della dichiarazione" ed allegando copia della relativa ricevuta di pagamento.

>> Omessa dichiarazione con omesso od insufficiente versamento:
dovrà contestualmente:

  • versare l'imposta che risulta ancora dovuta per l'anno cui si riferisce la dichiarazione;

  • versare una sanzione pari al 10% (pari a 1/10 del 100%) calcolata sull'imposta ancora dovuta per l'anno cui si riferisce la dichiarazione;

  • versare gli interessi, calcolati dal giorno in cui doveva essere effettuato il pagamento a quello in cui viene effettivamente eseguito, computati con maturazione giornaliera, al tasso legale annuo del 1% fino al 31/12/2010 e dell'1,5% a decorrere dal 01/01/2011; dal 01/01/2012 il saggio passa al 2,5%;

  • presentare la dichiarazione, riportando nel campo "Annotazioni" la seguente dicitura: "Ravvedimento operoso per tardiva presentazione della dichiarazione" ed allegando copia della relativa ricevuta di pagamento.

Se non si versano tutti gli importi dovuti, a titolo di imposta, sanzioni e interessi, il ravvedimento non si perfeziona, con l'effetto che resta applicabile, da parte del comune, la sanzione piena che va da un minimo del 100% ad un massimo del 200%.


 

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