ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI EX LEGGE 241/90

CHE COS’E’

Il diritto di accesso è il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi.


CHI PUO’ PRESENTARE RICHIESTA

La richiesta d’accesso può essere presentata da tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA

La richiesta di accesso va presentata per iscritto, in carta semplice e deve contenere:

- le generalità del richiedente e ove possibile il recapito telefonico;

- gli elementi che consentano l'individuazione sollecita e puntuale dell’atto oggetto della richiesta d’accesso;

- l'interesse personale, concreto e attuale che sta alla base della richiesta di accesso;

- la data e la sottoscrizione.

I rappresentanti, i tutori e i curatori di soggetti interessati all’accesso agli atti, nonché coloro che presentano la richiesta di accesso per conto di enti, persone giuridiche, associazioni, istituzioni od altri organismi, devono dichiarare la carica ricoperta o la funzione svolta che legittima l’esercizio del diritto per conto dei soggetti rappresentati, comprovando i relativi poteri con la presentazione di idonea documentazione.

La richiesta formale di accesso agli atti, oltre che essere presentata a mano al Servizio Protocollo, può pervenire al Comune tramite il servizio postale o via fax o tramite pec.

 

TERMINE DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla data di arrivo della domanda. Alla scadenza di tale termina vige il principio del silenzio diniego.

Il caso di istanza non completa, il procedimento può essere sospeso una sola volta per richiedere l’integrazione documentale.

 

COSTI
Nel caso in cui venga richiesta copia del documento oggetto dell’accesso agli atti, è previsto il pagamento dei costi di riproduzione, come previsto dalla Delibera di Giunta n.4 del 21/01/2003.


Riferimenti normativi

Legge 7 agosto 1990 n.241. Esclusi dal diritto di accesso sono tutti i documenti individuati all'art. 24, co.1 e 6, della L. 241/90;D.P.R. 12 aprile 2006, n.184; Vigente Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso agli atti (approvato con Delibera di Consiglio n.15 del 23/04/2008).

 

01/03/2017 – U.r.p.

 

 

Modulistica

[Download] ModuloRichiesteAccessoAtti-L.241-90-art.13 Gdpr
[Download] ModuloRichiesteAccessoAtti-L.241-90-art.14 Gdpr-TECNICI
[Download] DelegaPerAccessoAtti
  • [application/pdf] (125 KB)

La richiesta di accesso va presentata sul modello sopra indicato, allegando copia del documento d'identità del richiedente e inoltrata personalmente all'Ufficio Protocollo oppure:

Regolamento

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