Novità in materia di separazione e divorzio

Con l'entrata in vigore del Decreto legge n. 132/2014 convertito con Legge 162/2014 in alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile in caso di separazione e dalla legge 898/1970 in caso di divorzio, è possibile per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente negoziare tra di loro un accordo con l’assistenza di almeno un legale per parte o se sussistono determinate condizioni sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile.

Sia l’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l’accordo sottoscritto innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile sono equiparati ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Separazioni e divorzi con l'assistenza dell'avvocato

L’art. 6 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/11/2014, la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (in seguito all'entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n. 55, dal 26 maggio 2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio saranno ridotti a mesi sei nel caso di separazione consensuale, ad un anno nel caso di separazione giudiziale).

La procedura prevede:

 - in assenza di figli;
 - in assenza di figli minori;
 - in presenza di figlio maggiorenne autosufficiente non portatore di handicap grave;
 che l’accordo debba essere munito di nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica.

 - in presenza di figli minori;
 - di figli maggiorenni portatori di handicap grave;
 - di figli maggiorenni non autosufficienti;
che l'accordo debba essere munito di un’autorizzazione rilasciata dalla Procura della Repubblica (previa valutazione dell’interesse dei figli).

Entrambi gli avvocati, una volta ottenuto il nulla osta o l’autorizzazione da parte del P.M. dovranno trasmettere l’accordo entro 10 giorni al comune di:

  • Celebrazione del matrimonio in forma civile
  • Celebrazione del matrimonio in forma religiosa
  • Trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)

Potrà essere inoltrato da entrambi gli avvocati un unico accordo munito del prescritto nulla osta o autorizzazione da parte del P.M.

L’accordo da inoltrare al Comune di Gabicce Mare potrà essere inviato dall'avvocato, previa apposizione della sua firma digitale, via pec al seguente indirizzo: comune.gabiccemare@emarche.it

Separazioni e divorzi innanzi all'Ufficiale di Stato Civile

L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.

L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.

Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:

  • Celebrazione del matrimonio in forma civile
  • Celebrazione del matrimonio in forma religiosa
  • Trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)
  • Residenza di uno dei coniugi

Condizioni per la sottoscrizione dell'accordo:

  • Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando:
    NON vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti (vengono considerati i figli di entrambi i coniugi e di uno solo di essi).
  • Inoltre
    L’accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale (es. uso della casa coniugale, l’assegno di mantenimento, ovvero qualunque utilità economica tra i coniugi dichiaranti).
    Nell’accordo verrà unicamente indicato che si perviene alla separazione ovvero al divorzio.
  • Restano invariati anche in questa casistica i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio:
    Tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi.

MODALITA':
L'Ufficiale di Stato Civile riceve contestualmente da ciascuna delle parti, personalmente, la dichiarazione di volontà alla separazione, divorzio o modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, con l'assistenza facoltativa di un avvocato.
L'atto contenente l'accordo è compilato e sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni.
In caso di separazione o di divorzio i coniugi dovranno tornare, trascorsi almeno 30 giorni dalla dichiarazione resa, per confermare l'accordo raggiunto; a tale scopo l'ufficio dello stato civile invita le parti a comparire, fissando la data in cui ricevere la conferma dell'accordo registrato.
ATTENZIONE: la mancata presentazione per confermare l'accordo nel giorno fissato equivale a mancata conferma dell'accordo stesso, che pertanto NON acquista efficacia.
Se l'accordo viene confermato, la decorrenza sarà dalla data in cui è stata resa la prima dichiarazione.

COSTI:
E' previsto il pagamento del diritto fisso pari a euro 16,00 come da Delibera di Giunta n. 7 del 20/01/2015

Per ogni ulteriore informazione rivolgersi a:
Ufficio di Stato Civile del Comune di Gabicce Mare

Sig.ra Daniela Gennari
Tel.
  0541-954195; 0541-820631
Fax
0541-954195
Email   servizidemografici@comune.gabicce-mare.pu.it

Sig.ra ALessandra Leonardi
Tel.
  0541-954195; 0541-820632
Fax 0541-954195
Email: anagrafe@comune.gabicce-mare.pu.it


Riferimenti normativi:

- Legge 01 dicembre 1970, n. 898 Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (G.U. n. 306 del 03/12/1970);

- Decreto legge n. 132/2014 convertito con legge 10 novembre 2014, n. 162 recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. (G.U. n. 261 del 10-11-2014 - Supp. Ordinario n. 84)

 

Modulistica - dichiarazioni sostitutive

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[Download] Dichiarazioni divorzio Aggiornato
[Download] Dichiarazione Per Avvocati 1
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