Chi paga la Tari e su quali superfici

Chi paga la Tari?
Tutti i possessori o detentori di locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani.

ALCUNE DEFINIZIONI

I locali sono le strutture, comunque denominate stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l’esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

Le aree scoperte sono sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all’aperto, parcheggi.

Le utenze domestiche sono le superfici adibite a civile abitazione.

Le utenze non domestiche sono le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

COSA SUCCEDE IN CASO DI...

- pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido alla dichiarazione ed al pagamento della tassa;

- detenzione di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal proprietario (o titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, superficie), dei locali o delle aree;

- nell'unità immobiliare in cui vi sia la presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione di acqua, luce, riscaldamento, gas, linea telefonica/informatica, è dovuta la tassa;

- utenze non domestiche in cui vi sia il rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell’immobile o la dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità, nasce l'obbligo di pagare il tributo;

- utenze domestiche prive di arredo ma servite da utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma), sono esenti dal tributo.

- utenze domestiche con presenza di arredo ma non collegate a servizi di erogazione di acqua, luce, riscaldamento, gas, linea telefonica/informatica, sono soggette al tributo ma la tariffa prevista è quella per la categoria “Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta”.

- utenze non domestiche che hanno cessato l’attività economica ma i cui locali non sono vuoti (indipendentemente dall’allacciamento alle utenze), sono soggette al tributo ma la tariffa prevista è quella per la categoria “Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta”.

Superfici non soggette a Tari

Sono escluse dal tributo:
1. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a a locali tassabili, non operative (a titolo esemplificativo e non esaustivo: balconi, terrazze scoperte, posti auto scoperti, cortili, giardini, parchi, ecc.);

2. le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva (a titolo esemplificativo e non esaustivo: androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini, ecc.)

3. i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

a) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l’imponibilità delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
b) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
c) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione, fatto salvo quanto indicato nel paragrafo “Cosa succede in caso di...”;
d) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
e) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall’uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l’impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all’accesso e all’uscita dei veicoli dall’area di servizio e dal lavaggio.
f) soffitte e sottotetti a falde spioventi, ripostigli, stenditoi, legnaie, cantine e simili, limitatamente alla parte dei locali con altezza non superiore a metri 1,5, dove non e’ possibile la permanenza;
g) gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all’esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto, ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso.

Le circostanze sopra descritte devono essere dichiarate ai fini della Tari e devono essere riscontrabili in maniera certa o risultare da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione d'inagibilità o d'inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree interessate.
Qualora però sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di suddette utenze totalmente escluse da tributo verrà applicato il tributo per l’intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

 
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