pubblicata da 14 anni, il 17 febbraio 2010 (mercoledì) alle 10:52

Disposizioni in materia di appartamenti ammobiliati per uso turistici ed uso occasionale di immobili a fini ricettivi.

Autore: Comune di Gabicce Mare

Legge Regionale n.9/2006 artt. 32 e 33.

IL SINDACO

Visti gli art.32 e 33 della Legge Regionale Marche 11 Luglio 2006, n.9 che disciplinano gli appartamenti ammobiliati per uso turistici e l’uso occasionale di immobili a fini ricettivi; Vista la Delibera di Giunta Regionale n.971 dell’8 Giugno 2009 che ha definito i requisiti minimi obbligatori degli appartamenti ammobiliati per uso turistici; Visto l’art.9 della Legge Regionale 11/07/2006, n. 9; Visto l’art. 50 del Decreto Legislativo del 18/08/2000, n.267;

RENDE NOTO

Che coloro che danno in locazione case e appartamenti di cui abbiano a qualsiasi titolo la disponibilità nonchè coloro che danno in locazione ville, casali o appartamenti ad uso turistico per periodi non superiori a sei mesi nell'arco dell'anno, con un massimo di tre mesi allo stesso soggetto, ai quali non sia applicabile la disciplina delle case e appartamenti per vacanze e degli affittacamere, hanno l'obbligo di comunicare al comune il periodo in cui viene svolta l'attività, i requisiti qualitativi degli alloggi e degli arredi.

Leggi il manifesto in allegato.

Per informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Licenze (tel. 0541/820642-30 – fax 0541/953741 – e-mail: ufficiolicenze@comune.gabicce-mare.ps.it.


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